Sul tema delle fatture emesse dai contribuenti minimi, con dicitura perentoria di ”fattura emessa ai sensi dell’art. 1 comma 100 Legge 244/24.12.2007,” bisogna aggiungere sui documenti di fattura staccati dal 1° gennaio del 2012 l’opzione complementare del tipo ”regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ai sensi dell’art.27 comma 1 e 2 L. 98/2011.
Ad ogni modo è stato deciso che i compensi ed i guadagni relativi alle attività non sono sottoposti ad imposta, non senza, però e non prima, è ovvio che il contribuente che intende avvalersene deve scrivere che le somme trattate dal beneficio sono esse stesse soggette ad imposta sostitutiva.
Allo stato dei fatti sarebbe stato idoneo indicare sui documenti citati che le somme oggetto della fatturazione son estratte da reddito soggetto ad imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, quindi non debbono, per chiarezza, esser sottoposte alle ritenute d’acconto come dall’art.25 della Legge 600/1973.